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	<title>Pimus Academy</title>
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	<description>Formazione e consulenza per aziende e lavoratori a Parma</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Jul 2024 15:07:31 +0000</lastBuildDate>
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	<title>Pimus Academy</title>
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		<title>Pubblicazione della edizione 2024 della UNI 9994-1 &#8220;Apparecchiature per estinzione incendi &#8211; Estintori di incendio &#8211; Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione&#8221;</title>
		<link>https://www.pimus.it/pubblicazione-della-edizione-2024-della-uni-9994-1-apparecchiature-per-estinzione-incendi-estintori-di-incendio-parte-1-controllo-iniziale-e-manutenzione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marasi@pimus.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2024 15:07:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il 25 luglio 2024 è stata pubblicata la nuova edizione della norma UNI, la quale stabilisce le procedure per l&#8217;effettuazione della sorveglianza, del controllo iniziale, del controllo periodico, della revisione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pimus.it/pubblicazione-della-edizione-2024-della-uni-9994-1-apparecchiature-per-estinzione-incendi-estintori-di-incendio-parte-1-controllo-iniziale-e-manutenzione/">Pubblicazione della edizione 2024 della UNI 9994-1 &#8220;Apparecchiature per estinzione incendi &#8211; Estintori di incendio &#8211; Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.pimus.it">Pimus Academy</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;">Il 25 luglio 2024 è stata pubblicata la nuova edizione della norma UNI, la quale stabilisce le procedure per l&#8217;effettuazione della sorveglianza, del controllo iniziale, del controllo periodico, della revisione programmata e del collaudo degli estintori d&#8217;incendio (portatili e carrellati), al fine di garantirne l&#8217;efficienza.</p>
<p style="font-weight: 400;">La norma UNI 9994-1 è il riferimento per operare secondo la <a href="https://www.certifico.com/news/22-news-generali/1956-regola-dell-arte-i-riferimenti-normativi">Regola dell&#8217;Arte</a>, tale norma fa luce sulle figure coinvolte nella manutenzione, e prevede sei fasi di manutenzione:</p>
<p style="font-weight: 400;">La persona responsabile deve predisporre un programma di manutenzione e deve tenere le registrazioni delle ispezioni eseguite in conformità con la presente norma e/o con le istruzioni del produttore.</p>
<p style="font-weight: 400;">L’obiettivo della manutenzione degli estintori d’incendio è quello di conservare il livello di protezione contro il rischio di incendio raggiunto con l’installazione degli estintori. La manutenzione regolare degli estintori permette di mantenere in efficienza gli estintori e garantire il livello di protezione iniziale contro il rischio di incendio.</p>
<p style="font-weight: 400;">Il mantenimento delle condizioni di efficienza è di competenza della persona responsabile, che deve provvedere, alla sorveglianza degli estintori e ad affidare le attività di manutenzione a persone competenti o ad azienda di manutenzione del settore, che si avvale di persone competenti, che esegua come minimo le attività di seguito specificate rispettando, ove necessario, le opportune istruzioni d’uso e manutenzione dei prodotti;<br />
nonchè a valutare o far valutare, in funzione di rischi specifici, ulteriori attività di controllo.</p>
<p style="font-weight: 400;">Solo l’attività di sorveglianza può essere effettuata dalla persona responsabile.</p>
<p style="font-weight: 400;">L’azienda di manutenzione/persona competente deve essere dotata delle attrezzature necessarie per svolgere le attività previste dalla presente norma.</p>
<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;">La sezione &#8220;Termini e definizioni&#8221; è stata rivista sia nella struttura sia nella composizione. Ad esempio, la definizione di &#8220;prototipo omologato&#8221; è stata sostituita con quella di &#8220;prototipo autorizzato&#8221;.</p>
<p style="font-weight: 400;">La classificazione delle tipologie di estintori a base d&#8217;acqua, riportata nel prospetto 2 “Periodicità massima di revisione e collaudo”, è stata completamente rivista.</p>
<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;">Sono stati chiariti i termini di utilizzo per il calcolo della prima revisione programmata e del primo collaudo.</p>
<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;">Nella fase di controllo periodico degli estintori a base d&#8217;acqua con agente estinguente acqua, con serbatoio plastificato a pressione permanente, è stata inclusa la verifica dello stato del trattamento di plastificazione interna del serbatoio.</p>
<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;">Con la fase di revisione programmata vengono ribadite le diverse operazioni tecniche necessarie per mantenere costante nel tempo l&#8217;efficienza dell&#8217;estintore, in conformità al progetto certificato. La fase di manutenzione straordinaria è stata sintetizzata in fase di collaudo e ritenuta invariabile.</p>
<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;">&#8212;</p>
<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;">Questo testo riflette le specifiche tecniche e le nuove definizioni adottate nella revisione 2024 della norma UNI 9994-1 per la gestione e manutenzione degli estintori antincendio, con un focus particolare sugli estintori a base d&#8217;acqua e sui requisiti di controllo e manutenzione.<img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-18736" src="https://www.pimus.it/wp-content/uploads/2024/07/Screenshot-2024-07-03-alle-18.36.30-243x300.png" alt="" width="243" height="300" srcset="https://www.pimus.it/wp-content/uploads/2024/07/Screenshot-2024-07-03-alle-18.36.30-243x300.png 243w, https://www.pimus.it/wp-content/uploads/2024/07/Screenshot-2024-07-03-alle-18.36.30-828x1024.png 828w, https://www.pimus.it/wp-content/uploads/2024/07/Screenshot-2024-07-03-alle-18.36.30.png 964w" sizes="(max-width: 243px) 100vw, 243px" /></p>
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			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;impiego di scale portatili per l&#8217;apertura e chiusura della copertura superiore degli automezzi telonati</title>
		<link>https://www.pimus.it/limpiego-di-scale-portatili-per-lapertura-e-chiusura-della-copertura-superiore-degli-automezzi-telonati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marasi@pimus.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2024 16:03:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;impiego di scale portatili per l&#8217;apertura e chiusura della copertura superiore degli automezzi telonati costituisce un aspetto cruciale nell&#8217;ambito delle operazioni di carico e scarico di tali veicoli. Durante queste [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;impiego di scale portatili per l&#8217;apertura e chiusura della copertura superiore degli automezzi telonati costituisce un aspetto cruciale nell&#8217;ambito delle operazioni di carico e scarico di tali veicoli. Durante queste fasi, potrebbe essere necessario avvolgere o svolgere a soffietto il telone superiore per agevolare la movimentazione del carico, e tale operazione richiede spesso il posizionamento di una scala portatile.</p>
<p>Nel corso di tali attività, è essenziale considerare che la forza applicata per tirare il telone può provocare spostamenti orizzontali e rotazioni nella parte superiore della scala. Inoltre, l&#8217;operatore che utilizza la scala deve sporgersi orizzontalmente da essa, aumentando la necessità di precauzioni.</p>
<p>Riguardo alle scale consigliate in assenza di infrastrutture fisse adeguate, è opportuno privilegiare l&#8217;uso di scale a castello autoportanti dotate di corrimano e piattaforma di stazionamento protetta da parapetti o scale portatili doppie a gradini con guardrail, disposte in modo che l&#8217;operatore possa lavorare ortogonalmente alla trazione del telo.</p>
<p>Le prescrizioni e divieti specifici per l&#8217;uso delle scale in questa circostanza includono:</p>
<ul>
<li>La programmazione anticipata delle operazioni di apertura e chiusura del telo superiore.</li>
<li>La necessità di evitare modalità improprie, come l&#8217;utilizzo di scale semplici o l&#8217;operare all&#8217;interno del cassone dell&#8217;automezzo.</li>
<li>Il coordinamento adeguato tra i membri della squadra attraverso iniziative di formazione ed addestramento.</li>
<li>L&#8217;assenza di lavoratori sulla scala durante gli spostamenti laterali.</li>
<li>L&#8217;uso della scala da parte di una sola persona per volta.</li>
<li>La verifica che la scala poggia su superfici idonee a sopportare il peso.</li>
<li>Il controllo periodico dello stato di conservazione e stabilità delle scale.</li>
<li>Lo spostamento e il posizionamento delle attrezzature su un piano orizzontale sgombro da ostacoli.</li>
</ul>
<p>In conclusione, le schede forniscono ulteriori dettagli sull&#8217;uso delle scale portatili, inclusi il dislivello previsto, la durata stimata dell&#8217;utilizzo e i punti di appoggio. La massima attenzione a tali indicazioni contribuirà a garantire un ambiente di lavoro sicuro durante le operazioni di apertura e chiusura dei teloni superiori degli automezzi telonati.</p>
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		<item>
		<title>Redazione di un Piano Operativo di Sicurezza (POS): Elementi Essenziali</title>
		<link>https://www.pimus.it/redazione-di-un-piano-operativo-di-sicurezza-pos-elementi-essenziali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marasi@pimus.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2024 16:01:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In conformità con quanto stabilito nell&#8217;Allegato XV del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL), un Piano Operativo di Sicurezza deve comprendere una serie di informazioni cruciali. Di seguito sono [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In conformità con quanto stabilito nell&#8217;Allegato XV del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL), un Piano Operativo di Sicurezza deve comprendere una serie di informazioni cruciali. Di seguito sono elencati gli elementi chiave che dovrebbero essere inclusi in tale documento:</p>
<p>a) <strong>Dati Identificativi dell&#8217;Impresa Esecutrice:</strong></p>
<ol>
<li>Nominativo del datore di lavoro, indirizzi e riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere.</li>
<li>Specifica attività e lavorazioni svolte in cantiere dall&#8217;impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari.</li>
<li>Nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, del medico competente (ove previsto) e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.</li>
<li>Nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere.</li>
<li>Numero e qualifiche dei lavoratori dipendenti dell&#8217;impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere.</li>
</ol>
<p>b) <strong>Specifiche Mansioni in Materia di Sicurezza:</strong></p>
<ul>
<li>Descrizione dettagliata delle mansioni inerenti alla sicurezza svolte in cantiere da ciascuna figura nominata dall&#8217;impresa esecutrice.</li>
</ul>
<p>c) <strong>Descrizione dell&#8217;Attività di Cantiere:</strong></p>
<ul>
<li>Dettagli sulla natura dell&#8217;attività di cantiere, modalità organizzative e turni di lavoro.</li>
</ul>
<p>d) <strong>Elenco di Strutture e Attrezzature:</strong></p>
<ul>
<li>Catalogazione di ponteggi, ponti su ruote a torre, altre opere provvisionali significative, macchine e impianti utilizzati nel cantiere.</li>
</ul>
<p>e) <strong>Sostanze Pericolose:</strong></p>
<ul>
<li>Elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere, con le relative schede di sicurezza.</li>
</ul>
<p>f) <strong>Valutazione del Rumore:</strong></p>
<ul>
<li>Risultati del rapporto di valutazione del rumore.</li>
</ul>
<p>g) <strong>Misure Preventive e Protettive:</strong></p>
<ul>
<li>Individuazione e descrizione delle misure preventive e protettive adottate in relazione ai rischi connessi alle lavorazioni in cantiere.</li>
</ul>
<p>h) <strong>Procedure Complementari e Dettagliate:</strong></p>
<ul>
<li>Procedure richieste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) quando applicabile.</li>
</ul>
<p>i) <strong>Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):</strong></p>
<ul>
<li>Elenco dei DPI forniti ai lavoratori occupati in cantiere.</li>
</ul>
<p>l) <strong>Documentazione sull&#8217;Informazione e Formazione:</strong></p>
<ul>
<li>Dettagli sulla documentazione fornita in merito all&#8217;informazione e alla formazione dei lavoratori occupati in cantiere.</li>
</ul>
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			</item>
		<item>
		<title>Cassazione Penale 4 dicembre 2023, n. 48046</title>
		<link>https://www.pimus.it/cassazione-penale-4-dicembre-2023-n-48046/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marasi@pimus.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2024 15:37:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Sicurezza dei lavori in quota: le misure di protezione collettiva vanno adottate in via prioritaria rispetto a quelle di protezione individuale È importante ricordare che la gestione del rischio di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pimus.it/cassazione-penale-4-dicembre-2023-n-48046/">Cassazione Penale 4 dicembre 2023, n. 48046</a> proviene da <a href="https://www.pimus.it">Pimus Academy</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sicurezza dei lavori in quota: le misure di protezione collettiva vanno adottate in via prioritaria rispetto a quelle di protezione individuale</p>
<p>È importante ricordare che la gestione del rischio di caduta dall’alto è affidata dalla legge a due principali forme di presidio: collettivo e individuale. La prima disposizione prevede che debba essere data priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; la seconda disposizione consente al datore di lavoro di scegliere il tipo più idoneo tra i sistemi di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota.</p>
<p>La ragione principale di questa indicazione risiede nel fatto che i dispositivi di protezione collettiva sono in grado di funzionare indipendentemente dal comportamento del lavoratore, anche se questo omette imprudentemente di utilizzare il dispositivo di protezione individuale. La seconda disposizione permette al datore di lavoro di scegliere il tipo più adatto di sistema di accesso per i lavori temporanei in quota (art. 111, comma 2), valorizzando la sua possibilità di optare per diversi sistemi in base alle circostanze. Un’altra disposizione consente al datore di lavoro di utilizzare sistemi di accesso e posizionamento tramite funi solo se non è giustificato l’uso di un’altra attrezzatura considerata più sicura a causa della breve durata di utilizzo o delle caratteristiche non modificabili del luogo (art. 111, comma 4). Questa disposizione conferma la preferenza del legislatore per i sistemi di protezione collettiva nei lavori in quota.</p>
<p>Tutte le norme di sicurezza previste dal legislatore per i lavori in quota indicano che i dispositivi di protezione collettiva sono lo strumento principale per garantire la sicurezza dei lavoratori</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Cosa cambia per le squadre di emergenza</title>
		<link>https://www.pimus.it/cosa-cambia-per-le-squadre-di-emergenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 11:19:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nell’ormai lontano 1998, uscì Decreto Ministeriale 10 marzo, il primo strumento con approccio prestazionale alla sicurezza antincendio. Si introdusse con levata lungimiranza i tre livelli basso, medio e alto, un grande passo in avanti, quasi una breccia culturale alla sicurezza antincendio.<br />
Ricordiamo che l’organizzazione in comando al Datore di Lavoro, che in relazione alla complessità...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nell’ormai lontano 1998, uscì Decreto Ministeriale 10 marzo, il primo strumento con approccio prestazionale alla sicurezza antincendio. Si introdusse con levata lungimiranza i tre livelli basso, medio e alto, un grande passo in avanti, quasi una breccia culturale alla sicurezza antincendio.</p>
<p>Ricordiamo che l’organizzazione in comando al <em>Datore di Lavoro, che in relazione alla complessità e pericolosità del luogo di lavoro</em>…, oggi deve necessariamente cambiare approccio in materia di antincendio.</p>
<p>Ed è proprio nella Gestione della Sicurezza Antincendio, in applicazione dell’Art. 46 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. che si impone al Datore di Lavoro l’obbligo di adottare idonee misure di prevenzione e protezione al fine di mitigare il rischio incendio.</p>
<p>Ora la Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA) viene riqualificata e deve essere in esercizio ed in emergenza, perché ricordiamocelo, nell’organizzazione il Datore di Lavoro deve garantire attraverso gli addetti il controllo di tutti i presidi in concerto con chi esegue la manutenzione degli impianti, specialisti già individuati nel D.M. 1° settembre 2022.</p>
<p>Ora il compito del Datore di Lavoro è ridefinire o comunque verificare i criteri per la gestione antincendio e capire se le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio sono rispondenti ai requisiti previsti per il personale addetto e la sua formazione.</p>
<p>La sicurezza antincendio adotta fin dalla progettazione le misure tecniche di prevenzione e protezione, gli impianti elettrici progettati e realizzati secondo la normativa vigente, per gli effetti dell’Art. 80 del D.lgs. prevedono controlli periodici di funzionamento sia meccanici che strumentali, le sostante infiammabili sono immagazzinati in appositi locali, i locali sono mantenuti sgombri da ostacoli e materiali combustibili, ecc.; il tutto anche per la strategia antincendio adottata nelle scelte inziali.</p>
<p>È bene ricordare che oggi, un addetto antincendio, non svolge se non pedissequamente questo ruolo; nella maggior parte dei casi, l’addetto, dopo aver partecipato al corso, “dimentica” il suo ruolo in azienda che viene esclusivamente rappresentato da un attestato o da un nome sull’organigramma.</p>
<p>Il “nuovo” ruolo di addetto antincendio ha come scopo quello di una fattiva partecipazione al controllo in esercizio dell’antincendio, preciso, al controllo continuo. Tutti abbiamo ben presente che il controllo, eseguito dai manutentori, è ogni 6 mesi, molti hanno dimenticato che 6 mesi è in molti casi il tempo massimo entro il quale questo controllo deve essere fatto. Aumentare il numero dei controlli, coinvolgendo le squadre antincendio aziendali ha come obiettivo, non solo una maggior attenzione dedicata ai presidi ma anche una attenzione a</p>
<p>mantenere elevata la conoscenza dei presidi da parte degli addetti all’emergenza, alla creazione di una sinergia con l’operatore specializzato che esegue le manutenzioni dei presidi e, quando presente, un filo diretto con il Professionista Progettista Antincendio.</p>
<p>Inoltre, permette al Datore di Lavoro, di monitorare le evoluzioni e gli eventuali cambiamenti che la aziende in funzione del processo produttivo, potrebbero cambiare le scelte iniziali, ossia quando all’interno delle attività vengono rielaborate per gli effetti dell’ Art. 29 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.</p>
<p>Se abbiamo capito il ruolo del Datore di Lavoro, dell’addetto e del tecnico manutentore, cosa dobbiamo aspettarci dal formatore antincendio così come inteso del D.M. 2 settembre 2022? Un ruolo importantissimo, la sua stessa formazione, fino ad oggi disattesa, dovrà essere un percorso qualificativo sia nella parte teorica che in quella della pratica.</p>
<p>Un percorso professionale qualificato dai Vigili del Fuoco, quindi dagli attori principali, che sapranno non solo trasmettere gli argomenti con elevata professionalità ma anche trasmettere l’esperienza avuta dagli interventi di emergenza eseguiti, quindi un patrimonio che fino ad oggi rischiavamo di perdere e che ora diventa una strategia di formazione.</p>
<p>Nel 2015 con l’uscita del Codice di Prevenzione Incendi dove si identificano le attività soggette, sottolineando l’importanza della valutazione del rischio incendio che in relazione ai risultati si definisce la strategia delle misure, che ricordo essere dieci, dove all’interno della S.6 “il controllo dell’incendio” si ribadisce di nuovo che all’interno dei locali non è opportuno l’utilizzo degli estintori al polvere, cosa oggi non vietata, ossia si possono utilizzare ma giustificandone l’utilizzo che vuole dire fare una valutazione del rischio in relazione ai pericoli portati dall’utilizzo di un estintore a polvere in luogo chiuso ma anche in relazione ad un contesto di continuità di esercizio dell’azienda  una volta cessato il pericolo del rischio portato dall’ incendio.</p>
<p>Il D.M. 3 settembre reintroduce l’utilizzo degli estintori a base d’acqua, anche dall’esperienza dei Vigili del Fuoco che non vogliamo perdere.</p>
<p>Se nel 1998 il D.M. 10 non ha rappresentato totalmente una tappa fondamentale, sicuramente il D.M. 2 settembre 2021 rappresenta oggi l’evoluzione in grado di scatenare una transizione nella storia dell’evoluzione della strategia antincendio in azienda. L’anello mancante di una evoluzione di applicazione della strategia antincendio.</p>
<p>Buon lavoro a tutti i nuovi e “vecchi” formatori.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Carichi sospesi nelle attività di spettacolo temporanee e permanenti</title>
		<link>https://www.pimus.it/carichi-sospesi-nelle-attivita-di-spettacolo-temporaee-e-permanenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 11:19:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>l Dipartimento dei Vigili del fuoco ha emanato la circolare n. 15985 del 30 ottobre 2023 che aggiorna le misure di sicurezza relative ai carichi sospesi di natura statica o dinamica al di sopra di palcoscenici o platee o in corrispondenza di aree di stazionamento e passaggio del pubblico nei locali di...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha emanato la circolare n. 15985 del 30 ottobre 2023 che aggiorna le misure di sicurezza relative ai carichi sospesi di natura statica o dinamica al di sopra di palcoscenici o platee o in corrispondenza di aree di stazionamento e passaggio del pubblico nei locali di pubblico spettacolo.</p>
<p>L’aggiornamento all’analoga circolare del 1° aprile 2011 tiene conto della maggiore frequenza, nelle manifestazioni di pubblico spettacolo e trattenimento, di allestimenti ed attrezzature scenografiche sempre più complesse che sovente raggiungono dimensioni rilevanti, spesso accompagnate da significative capacità di movimento.</p>
<p class="has-vivid-red-color has-text-color">La circolare è stata predisposta con il contributo del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici e precisa che la competenza dei Vigili del fuoco, nell’ambito delle Commissioni di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, è limitata agli aspetti di sicurezza antincendio, mentre gli aspetti statici restano di competenza dell’organismo che svolge le funzioni del genio civile.</p>
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		<title>Dal 1° luglio 2023 rivalutate del 15,9% le ammende e le sanzioni amministrative pecuniarie del Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 11:17:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il decreto direttoriale INL del 20 settembre 2023 non dispone una entrata in vigore retroattiva al 1° luglio 2023 perché tale data è prevista direttamente dal D.Lgs..n. 81/2008.<br />
La disposizione amministrativa è meramente ricognitiva per...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il decreto direttoriale INL del 20 settembre 2023 non dispone una entrata in vigore retroattiva al 1° luglio 2023 perché tale data è prevista direttamente dal D.Lgs..n. 81/2008.</p>
<p>La disposizione amministrativa è meramente ricognitiva per facilitare il lavoro agli ispettori.</p>
<p>Art. 306 D.Lgs. n. 81/2008. Disposizioni finali</p>
<p>4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>
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		<title>Aggiornamento quinquennale degli addetti antincendio</title>
		<link>https://www.pimus.it/aggiornamento-quinquennale-degli-addetti-antincendio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 11:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il decreto del Ministro dell’interno 2 settembre 2021 (decreto GSA) ha previsto l’obbligo di aggiornamento quinquennale degli addetti antincendio...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il decreto del Ministro dell’interno 2 settembre 2021 (decreto GSA) ha previsto l’obbligo di aggiornamento quinquennale degli addetti antincendio aziendali.</p>
<p>Ai sensi dell’art. 7 del decreto, il 4 ottobre 2023 scade il termine per il primo aggiornamento degli addetti antincendio per i quali, alla data del 4 ottobre 2022, siano trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento.</p>
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