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	<title>Giuseppe_admin, Autore presso Pimus Academy</title>
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	<description>Formazione e consulenza per aziende e lavoratori a Parma</description>
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	<title>Giuseppe_admin, Autore presso Pimus Academy</title>
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		<title>Cosa cambia per le squadre di emergenza</title>
		<link>https://www.pimus.it/cosa-cambia-per-le-squadre-di-emergenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 11:19:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nell’ormai lontano 1998, uscì Decreto Ministeriale 10 marzo, il primo strumento con approccio prestazionale alla sicurezza antincendio. Si introdusse con levata lungimiranza i tre livelli basso, medio e alto, un grande passo in avanti, quasi una breccia culturale alla sicurezza antincendio.<br />
Ricordiamo che l’organizzazione in comando al Datore di Lavoro, che in relazione alla complessità...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Nell’ormai lontano 1998, uscì Decreto Ministeriale 10 marzo, il primo strumento con approccio prestazionale alla sicurezza antincendio. Si introdusse con levata lungimiranza i tre livelli basso, medio e alto, un grande passo in avanti, quasi una breccia culturale alla sicurezza antincendio.</p>
<p>Ricordiamo che l’organizzazione in comando al <em>Datore di Lavoro, che in relazione alla complessità e pericolosità del luogo di lavoro</em>…, oggi deve necessariamente cambiare approccio in materia di antincendio.</p>
<p>Ed è proprio nella Gestione della Sicurezza Antincendio, in applicazione dell’Art. 46 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. che si impone al Datore di Lavoro l’obbligo di adottare idonee misure di prevenzione e protezione al fine di mitigare il rischio incendio.</p>
<p>Ora la Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA) viene riqualificata e deve essere in esercizio ed in emergenza, perché ricordiamocelo, nell’organizzazione il Datore di Lavoro deve garantire attraverso gli addetti il controllo di tutti i presidi in concerto con chi esegue la manutenzione degli impianti, specialisti già individuati nel D.M. 1° settembre 2022.</p>
<p>Ora il compito del Datore di Lavoro è ridefinire o comunque verificare i criteri per la gestione antincendio e capire se le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio sono rispondenti ai requisiti previsti per il personale addetto e la sua formazione.</p>
<p>La sicurezza antincendio adotta fin dalla progettazione le misure tecniche di prevenzione e protezione, gli impianti elettrici progettati e realizzati secondo la normativa vigente, per gli effetti dell’Art. 80 del D.lgs. prevedono controlli periodici di funzionamento sia meccanici che strumentali, le sostante infiammabili sono immagazzinati in appositi locali, i locali sono mantenuti sgombri da ostacoli e materiali combustibili, ecc.; il tutto anche per la strategia antincendio adottata nelle scelte inziali.</p>
<p>È bene ricordare che oggi, un addetto antincendio, non svolge se non pedissequamente questo ruolo; nella maggior parte dei casi, l’addetto, dopo aver partecipato al corso, “dimentica” il suo ruolo in azienda che viene esclusivamente rappresentato da un attestato o da un nome sull’organigramma.</p>
<p>Il “nuovo” ruolo di addetto antincendio ha come scopo quello di una fattiva partecipazione al controllo in esercizio dell’antincendio, preciso, al controllo continuo. Tutti abbiamo ben presente che il controllo, eseguito dai manutentori, è ogni 6 mesi, molti hanno dimenticato che 6 mesi è in molti casi il tempo massimo entro il quale questo controllo deve essere fatto. Aumentare il numero dei controlli, coinvolgendo le squadre antincendio aziendali ha come obiettivo, non solo una maggior attenzione dedicata ai presidi ma anche una attenzione a</p>
<p>mantenere elevata la conoscenza dei presidi da parte degli addetti all’emergenza, alla creazione di una sinergia con l’operatore specializzato che esegue le manutenzioni dei presidi e, quando presente, un filo diretto con il Professionista Progettista Antincendio.</p>
<p>Inoltre, permette al Datore di Lavoro, di monitorare le evoluzioni e gli eventuali cambiamenti che la aziende in funzione del processo produttivo, potrebbero cambiare le scelte iniziali, ossia quando all’interno delle attività vengono rielaborate per gli effetti dell’ Art. 29 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.</p>
<p>Se abbiamo capito il ruolo del Datore di Lavoro, dell’addetto e del tecnico manutentore, cosa dobbiamo aspettarci dal formatore antincendio così come inteso del D.M. 2 settembre 2022? Un ruolo importantissimo, la sua stessa formazione, fino ad oggi disattesa, dovrà essere un percorso qualificativo sia nella parte teorica che in quella della pratica.</p>
<p>Un percorso professionale qualificato dai Vigili del Fuoco, quindi dagli attori principali, che sapranno non solo trasmettere gli argomenti con elevata professionalità ma anche trasmettere l’esperienza avuta dagli interventi di emergenza eseguiti, quindi un patrimonio che fino ad oggi rischiavamo di perdere e che ora diventa una strategia di formazione.</p>
<p>Nel 2015 con l’uscita del Codice di Prevenzione Incendi dove si identificano le attività soggette, sottolineando l’importanza della valutazione del rischio incendio che in relazione ai risultati si definisce la strategia delle misure, che ricordo essere dieci, dove all’interno della S.6 “il controllo dell’incendio” si ribadisce di nuovo che all’interno dei locali non è opportuno l’utilizzo degli estintori al polvere, cosa oggi non vietata, ossia si possono utilizzare ma giustificandone l’utilizzo che vuole dire fare una valutazione del rischio in relazione ai pericoli portati dall’utilizzo di un estintore a polvere in luogo chiuso ma anche in relazione ad un contesto di continuità di esercizio dell’azienda  una volta cessato il pericolo del rischio portato dall’ incendio.</p>
<p>Il D.M. 3 settembre reintroduce l’utilizzo degli estintori a base d’acqua, anche dall’esperienza dei Vigili del Fuoco che non vogliamo perdere.</p>
<p>Se nel 1998 il D.M. 10 non ha rappresentato totalmente una tappa fondamentale, sicuramente il D.M. 2 settembre 2021 rappresenta oggi l’evoluzione in grado di scatenare una transizione nella storia dell’evoluzione della strategia antincendio in azienda. L’anello mancante di una evoluzione di applicazione della strategia antincendio.</p>
<p>Buon lavoro a tutti i nuovi e “vecchi” formatori.</p>
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		<title>Carichi sospesi nelle attività di spettacolo temporanee e permanenti</title>
		<link>https://www.pimus.it/carichi-sospesi-nelle-attivita-di-spettacolo-temporaee-e-permanenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 11:19:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>l Dipartimento dei Vigili del fuoco ha emanato la circolare n. 15985 del 30 ottobre 2023 che aggiorna le misure di sicurezza relative ai carichi sospesi di natura statica o dinamica al di sopra di palcoscenici o platee o in corrispondenza di aree di stazionamento e passaggio del pubblico nei locali di...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha emanato la circolare n. 15985 del 30 ottobre 2023 che aggiorna le misure di sicurezza relative ai carichi sospesi di natura statica o dinamica al di sopra di palcoscenici o platee o in corrispondenza di aree di stazionamento e passaggio del pubblico nei locali di pubblico spettacolo.</p>
<p>L’aggiornamento all’analoga circolare del 1° aprile 2011 tiene conto della maggiore frequenza, nelle manifestazioni di pubblico spettacolo e trattenimento, di allestimenti ed attrezzature scenografiche sempre più complesse che sovente raggiungono dimensioni rilevanti, spesso accompagnate da significative capacità di movimento.</p>
<p class="has-vivid-red-color has-text-color">La circolare è stata predisposta con il contributo del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici e precisa che la competenza dei Vigili del fuoco, nell’ambito delle Commissioni di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, è limitata agli aspetti di sicurezza antincendio, mentre gli aspetti statici restano di competenza dell’organismo che svolge le funzioni del genio civile.</p>
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		<title>Dal 1° luglio 2023 rivalutate del 15,9% le ammende e le sanzioni amministrative pecuniarie del Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 11:17:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il decreto direttoriale INL del 20 settembre 2023 non dispone una entrata in vigore retroattiva al 1° luglio 2023 perché tale data è prevista direttamente dal D.Lgs..n. 81/2008.<br />
La disposizione amministrativa è meramente ricognitiva per...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pimus.it/dal-1-luglio-2023-rivalutate-del-159-le-ammende-e-le-sanzioni-amministrative-pecuniarie-del-testo-unico-di-salute-e-sicurezza-sul-lavoro-d-lgs-n-81-2008/">Dal 1° luglio 2023 rivalutate del 15,9% le ammende e le sanzioni amministrative pecuniarie del Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).</a> proviene da <a href="https://www.pimus.it">Pimus Academy</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il decreto direttoriale INL del 20 settembre 2023 non dispone una entrata in vigore retroattiva al 1° luglio 2023 perché tale data è prevista direttamente dal D.Lgs..n. 81/2008.</p>
<p>La disposizione amministrativa è meramente ricognitiva per facilitare il lavoro agli ispettori.</p>
<p>Art. 306 D.Lgs. n. 81/2008. Disposizioni finali</p>
<p>4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pimus.it/dal-1-luglio-2023-rivalutate-del-159-le-ammende-e-le-sanzioni-amministrative-pecuniarie-del-testo-unico-di-salute-e-sicurezza-sul-lavoro-d-lgs-n-81-2008/">Dal 1° luglio 2023 rivalutate del 15,9% le ammende e le sanzioni amministrative pecuniarie del Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).</a> proviene da <a href="https://www.pimus.it">Pimus Academy</a>.</p>
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		<title>Aggiornamento quinquennale degli addetti antincendio</title>
		<link>https://www.pimus.it/aggiornamento-quinquennale-degli-addetti-antincendio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 11:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il decreto del Ministro dell’interno 2 settembre 2021 (decreto GSA) ha previsto l’obbligo di aggiornamento quinquennale degli addetti antincendio...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pimus.it/aggiornamento-quinquennale-degli-addetti-antincendio/">Aggiornamento quinquennale degli addetti antincendio</a> proviene da <a href="https://www.pimus.it">Pimus Academy</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il decreto del Ministro dell’interno 2 settembre 2021 (decreto GSA) ha previsto l’obbligo di aggiornamento quinquennale degli addetti antincendio aziendali.</p>
<p>Ai sensi dell’art. 7 del decreto, il 4 ottobre 2023 scade il termine per il primo aggiornamento degli addetti antincendio per i quali, alla data del 4 ottobre 2022, siano trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pimus.it/aggiornamento-quinquennale-degli-addetti-antincendio/">Aggiornamento quinquennale degli addetti antincendio</a> proviene da <a href="https://www.pimus.it">Pimus Academy</a>.</p>
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