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Domande frequenti

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Quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione nella sentenza di cui al quesito formulato e cioè che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), anche se non destinatario di responsabilità prevenzionali in materia di sicurezza sul lavoro, può comunque rispondere in concorso se non anche in via esclusiva per reati colposi di evento nel caso in cui nell’ambito di una azienda si verifichino infortuni sul lavoro.

Il committente ex Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 è quello definito nell’art. 89 comma 1 lettera b) dello stesso decreto e cioè “il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata indipendentemente da eventuali frazionamenti nella sua realizzazione”. Questi più comunemente viene individuato come “committente dell’opera edile” proprio per distinguerlo dal committente datore di lavoro di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 che viene invece individuato più comunemente come “committente di un appalto interno” da eseguirsi nell’ambito di una azienda qualunque essa sia, edile o meno.

l D.Lgs. 231/2001, nell’ottica di una incentivazione e sensibilizzazione di una cultura aziendale improntata alla prevenzione del rischio di reati, prevede per l’ente una sorta di esonero dalla responsabilità qualora, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, dimostri una serie di condizioni tra cui, in particolare, l’adozione ed efficace attuazione di modelli 231 di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e la creazione di un organo interno dotato di “autonomi poteri di iniziativa e di controllo” per verificare il funzionamento, la corretta ed effettiva attuazione e l’aggiornamento di detti modelli (art. 6 D.Lgs. 231/2001 – il cosiddetto OdV-Organismo di vigilanza 231).